Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un cittadino sui disagi procurati da un’improvvisa, quanto inspiegata, chiusura dell'Ufficio di Pubblica istruzione, abilitato al rilascio dei ticket per la mensa scolastica.
Un noto barzellettiere locale recitava “Ma il pomeriggio al Comune non lavorano? No…LA MATTINA non lavorano…il pomeriggio non vengono proprio!”. Al Comune di Rutigliano pare non essere una barzelletta.
Ma cominciamo dall’inizio. Capita che un genitore di un alunno della scuola dell’infanzia debba ritirare i ticket per la mensa. Occorre: 1. fare la fila agli uffici postali per pagare il bollettino; 2. con la ricevuta recarsi presso un ufficio comunale per ritirare i famosi ticket.
Per il primo punto occorre ritagliarsi un’oretta, magari in pausa pranzo (gli uffici postali hanno l’”abitudine” di fare orario continuato…). Ovviamente a quell’ora è tardi per andare al Comune.
Nei giorni successivi occorre trovare un’altra ora, rigorosamente dalle 9 alle 12, per andare al Comune. A quell’ora però si lavora.
Ma il giovedì ..il giovedì l’ufficio è aperto anche di pomeriggio! Evviva! Dopo aver cercato parcheggio, finalmente si intravede il corridoio dell’ufficio: domani il bambino avrà i suoi ticket! Non c’è coda allo sportello, un vuoto circonda l’area solitamente affollata…sarà un giorno fortunato? Passo svelto, ecco, ci siamo, ma sulla finestrella anni 60 spunta un foglio bianco che candidamente annuncia per quel giorno la chiusura dell’ufficio, senza data, senza intestazione, senza un perché… un vigile che passa di là non sa il perché della chiusura, si potrebbe parlare con il segretario comunale, ma al telefono non risponde nessuno.
Arriva altra gente che, rassegnata, dichiara e “sì, ogni tanto succede”. Allora non rimane che scattare una foto, pubblicarla, sperando che qualcuno dia una risposta…O forse IL POMERIGGIO NON VENGONO PROPRIO!?
Un cittadino
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Ma mi rammarica vedere come nessuno abbia fornito una risposta ufficiale a tale disservizio.
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita’, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, e’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni. Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
[modifica] Art. 332 Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessita’ che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui e’ addetto o preposto, ovvero di compiere cio’ che e’ necessario per la regolare continuazione del servizio, e’ punito con la multa fino a lire un milione.